Cedolare secca anche sul contributo per la riduzione del canone di locazione
Secondo le Entrate il contributo per compensare la riduzione del canone di locazione può anch’esso essere soggetto a cedolare secca, purché il contratto di locazione sia conforme ai requisiti previsti.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 91 dell’8 aprile 2025, chiarisce che il contributo erogato dal Comune per compensare la riduzione del canone di locazione, assoggettato a cedolare secca, può anch’esso essere tassato con tale regime, purché il contratto di locazione sia conforme ai requisiti previsti. Il contributo, concesso per locazioni concordate con riduzioni di almeno il 20%, è considerato reddito della stessa categoria del canone sostituito, secondo l’art. 6, comma 2, del Tuir. Di conseguenza, può essere tassato con cedolare secca al 10%. L’Amministrazione precisa che i proventi sostitutivi di redditi sono imponibili, salvo che compensino un danno patrimoniale (danno emergente). Il contributo va quindi incluso nel reddito fondiario o, in alternativa, assoggettato a cedolare secca, indicando l’importo nel quadro B del modello 730 o Redditi PF, con il codice 8 nella colonna “utilizzo” e barrando la casella “Cedolare secca”.