Il reddito del ricercatore soggetto ad agevolazioni non viene considerato

La parte di reddito non soggetta a Irpef, in virtù delle agevolazioni fiscali previste per docenti e ricercatori che tornano in Italia, non deve essere considerata nel calcolo delle detrazioni per familiari a carico.

Il reddito del ricercatore soggetto ad agevolazioni non viene considerato

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 67/2025, ha chiarito che una ricercatrice trasferitasi in Italia nel 2022 e beneficiaria delle agevolazioni fiscali per docenti e ricercatori può essere considerata fiscalmente a carico del coniuge se il reddito residuo soggetto a tassazione è inferiore a 2.840,51 euro.

La ricercatrice ha usufruito della detassazione prevista dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010, che esenta dal reddito imponibile il 90% degli emolumenti percepiti da docenti e ricercatori rientrati in Italia dopo almeno due anni all’estero.

L’Agenzia ha ricordato che l’articolo 12 del Tuir stabilisce il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico. Tale reddito deve includere compensi da enti internazionali e diplomatici, ma non vi è un’esplicita menzione ai redditi esclusi dall’Irpef per i docenti rientrati.

A differenza di altri regimi agevolativi come il forfetario o la cedolare secca, che la normativa considera nel calcolo del reddito complessivo, il regime applicato ai docenti e ricercatori non viene espressamente incluso.

Pertanto, l’Agenzia ha concluso che la parte di reddito esente non concorre alla formazione del reddito complessivo.

Di conseguenza, la ricercatrice, avendo un reddito tassabile inferiore a 2.840,51 euro, può essere considerata a carico del coniuge, che potrà beneficiare delle relative detrazioni fiscali.

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