Il Trust è valido e autonomo ai fini fiscali italiani se il trustee ha pieni poteri gestionali e il disponente è escluso dai benefici
Trust estero con sede a Malta: l’Agenzia chiarisce il trattamento fiscale in Italia

Con la risposta n. 145 del 28 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la natura di soggetto autonomo d’imposta a un Trust disciplinato dalla legge inglese e con sede fiscale a Malta, confermando la sua validità fiscale in Italia. Il disponente, che ha trasferito beni nel Trust (tra cui una partecipazione in una società italiana), è una “excluded person” e non beneficia del patrimonio fiduciario. Il trustee esercita pieni poteri di gestione, anche se può delegare specifici compiti, mantenendo comunque la responsabilità. Il protector ha funzioni di controllo e il potere di nomina e rimozione dei trustee, mentre un investment adviser può essere incaricato per la gestione finanziaria, senza conflitti di interesse.
L’Agenzia ha valutato positivamente la reale indipendenza gestionale del trustee e l’effettivo spossessamento del disponente, in linea con i criteri già espressi nelle circolari n. 34/2022, n. 48/2007 e n. 61/2010. In assenza di interposizione o controllo diretto del disponente, il Trust viene considerato valido anche fiscalmente e soggetto passivo autonomo ai sensi dell’art. 37, comma 3, del DPR n. 600/1973.