Indebita compensazione anche se orizzontale
L’indebita compensazione si configura sia per la compensazione orizzontale (tra tributi diversi) sia per quella verticale (tra tributi omogenei).

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3374/2025, ha stabilito che il reato di indebita compensazione di crediti fiscali non spettanti o inesistenti si configura sia per la compensazione orizzontale (tra tributi diversi) sia per quella verticale (tra tributi omogenei), respingendo la tesi del contribuente che limitava la rilevanza penale alla sola compensazione verticale.
La compensazione tributaria, strumento per estinguere debiti fiscali con crediti derivanti da dichiarazioni, si è diffusa con le recenti agevolazioni fiscali, ma ha anche favorito l’uso improprio di crediti inesistenti o non spettanti. La normativa distingue tra credito inesistente (privo dei requisiti normativi e punito con sanzioni dal 70% al 200% e un termine di accertamento di otto anni) e credito non spettante (utilizzato in violazione delle regole, con sanzioni del 25% e un termine di accertamento di cinque anni).
Il caso in esame riguarda una persona condannata per indebita compensazione di crediti IRAP inesistenti con debiti previdenziali. Il ricorrente sosteneva che la normativa penale, per la genericità della sua formulazione, si applicasse solo alla compensazione verticale. La Cassazione ha respinto tale argomentazione, confermando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il reato si configura in entrambe le forme di compensazione.