Intimazione di pagamento: impugnazione obbligatoria, non solo facoltativa

La Cassazione chiarisce che il contribuente deve contestare l’avviso per evitare la definitività del credito tributario.

Intimazione di pagamento: impugnazione obbligatoria, non solo facoltativa

Con la sentenza n. 6436 dell’11 marzo 2025, la Corte di cassazione ha stabilito che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 del Dpr n. 602/1973 è un atto autonomamente impugnabile, assimilabile all’avviso di mora di cui all’art. 46 del medesimo decreto. Pertanto, la sua impugnazione è obbligatoria per contestare la pretesa tributaria, altrimenti il credito si cristallizza.

Il caso riguarda una srl che contestava due pignoramenti per debiti tributari, eccependo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti. I giudici di merito rigettavano il ricorso, affermando la regolarità delle notifiche e l’insussistenza della prescrizione. La contribuente ricorreva in Cassazione, sostenendo che l’eccezione di prescrizione potesse essere sollevata anche impugnando direttamente l’atto di pignoramento.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso, richiamando il principio secondo cui un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione non può più essere contestato tramite un atto successivo. Ha ribadito che l’avviso di intimazione di pagamento rientra tra gli atti tipici impugnabili ai sensi dell’art. 19 del Dlgs n. 546/1992, poiché contiene una pretesa tributaria concreta.

La Corte ha inoltre precisato che, anche se l’elenco degli atti impugnabili è tassativo, è possibile impugnare altri atti che esprimono una specifica pretesa fiscale. Tuttavia, per gli atti tipici, come l’avviso di cui all’art. 50, l’impugnazione è necessaria.

La mancata impugnazione dell’intimazione preclude la possibilità di far valere la prescrizione in sede di opposizione al pignoramento. In sintesi, per contestare la prescrizione o la mancata notifica delle cartelle, il contribuente deve agire contro l’intimazione di pagamento, pena la definitività del credito.

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