Iscrivibili al Runts i Comitati con personalità giuridica o intenzionati ad acquisirla
La Circolare n. 5 del 26 marzo 2025 interviene sul tema dell’applicabilità dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore ai Comitati già in possesso di personalità giuridica che intendono iscriversi al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Recentemente, il Ministero del Lavoro (Circolare n. 5 del 26 marzo 2025) ha esaminato la questione relativa alla possibilità per i comitati di acquisire la personalità giuridica tramite iscrizione al RUNTS. La norma prevede due percorsi: l'iscrizione diretta per acquisire personalità giuridica o, per chi è già dotato di personalità giuridica secondo il D.P.R. n. 361/2000, l'ottenimento della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS).
Sebbene il testo faccia riferimento esclusivamente ad associazioni e fondazioni, una lettura sistematica delle norme conduce alla conclusione che anche i comitati possano rientrare nel suo ambito di applicazione. Infatti, il procedimento previsto dal CTS non è derogatorio, ma alternativo a quello disciplinato dal D.P.R. n. 361/2000, differenziandosi per modalità di verifica, soggetti coinvolti e requisiti patrimoniali.
Negare ai comitati l'accesso alla qualifica di ETS basandosi unicamente sulla personalità giuridica contrasterebbe con i principi costituzionali di eguaglianza e autonomia degli enti del Terzo Settore. Tale impostazione genererebbe ingiustificate disparità di trattamento tra comitati privi di personalità giuridica, che possono ottenere la qualifica di ETS, e quelli che intendono acquisire contemporaneamente personalità giuridica ed iscrizione al RUNTS.
Un ulteriore tema connesso riguarda il patrimonio minimo richiesto per l'acquisizione della personalità giuridica. Considerando l'importanza dell'elemento patrimoniale nei comitati, si propone di adottare come riferimento la soglia di 30.000 euro prevista per le fondazioni dal comma 4 dell'articolo 22 CTS.