Fino al 31 dicembre 2021, sono estese le disposizioni che prevedono l'equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva a malattia.
Sono estese fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni che prevedono l'equiparazione del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, a malattia ai fini del trattamento economico. La misura riguarda i lavoratori subordinati del settore privato e il predetto periodo non è computabile nel periodo di comporto.
È inoltre consentito ai datori di lavoro privati con obbligo di iscrizione presso le Gestioni INPS di ottenere un rimborso forfettario di € 600 a copertura degli oneri sostenuti dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 per i propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione di malattia INPS. Da tale misura sono esclusi i datori di lavoro domestico e il rimborso è riconosciuto una tantum per ciascun anno solare in relazione ad ogni lavoratore la cui prestazione lavorativa, durante l'evento, non possa essere svolta in modalità agile. I datori di lavoro che intendano fruire del predetto rimborso devono presentare apposita domanda telematica che riporti i periodi interessati dall'evento, entro i termini che l'INPS indicherà con successiva circolare.
I rimborsi saranno erogati nel limite massimo di spesa per l'anno 2021 pari a € 188,3 milioni, al raggiungimento del quale non si procederà ad ulteriori rimborsi.