Niente IRAP per lo studio associato con soci che svolgono individualmente l'attività professionale

Sebbene lo svolgimento dell'attività professionale in forma societaria è in ogni caso presupposto d'imposta, i professionisti possono dimostrare di svolgere l'attività produttiva in forma individuale.

Niente IRAP per lo studio associato con soci che svolgono individualmente l'attività professionale

In materia di IRAP, le associazioni professionali e gli studi associati esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti all'imposta, senza che occorra la dimostrazione da parte del Fisco della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione; è fatta salva, però, la prova contraria fornita dal contribuente in ordine allo svolgimento dell'attività produttiva non in forma associata ma individuale da parte dei singoli soci.

Così è avvenuto in una recente controversia riguardante uno Studio Legale Associato formato da due professionisti che, a detta dei giudici, svolgevano la rispettiva attività professionale «autonomamente l'uno dall'altro», ossia con l'«autonomia e l'individualità professionale di ciascun professionista», escludendo di conseguenza l'applicabilità dell'IRAP, che non può ritenersi dovuta appunto per la mera sussistenza dello Studio associato (Cass. 13 dicembre 2021 n. 39578).

La Corte di Cassazione ha, negli ultimi anni, posto alcuni punti fermi riguardo alla assoggettabilità IRAP delle associazioni professionali, degli studi associati e delle società semplici esercenti attività di lavoro autonomo:

- lo svolgimento dell'attività professionale in forma societaria è in ogni caso presupposto d'imposta, indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l'esercizio dell'attività;

- l'esclusione da IRAP è subordinata unicamente alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata, oppure va provato che il vincolo associativo non si è, in realtà, costituito.

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