Operazioni elusive, risponde l’amministratore di fatto

La cessione fittizia di una società a soggetti stranieri e il trasferimento della sede con la nomina di un nuovo amministratore costituiscono operazioni elusorie per sottrarsi agli obblighi fiscali.

Operazioni elusive, risponde l’amministratore di fatto

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 3610 del 12 febbraio 2025, ha stabilito che la cessione fittizia di una società a soggetti stranieri e il trasferimento della sede con la nomina di un nuovo amministratore costituiscono operazioni elusorie per sottrarsi agli obblighi fiscali. In tali casi, l’amministratore di fatto, che ha fraudolentemente abbandonato la carica, non può contestare vizi nella notifica dell’accertamento.

Il caso nasce da un controllo su una società che, pur avendo ceduto immobili, non aveva presentato dichiarazioni fiscali dal 2007. Le indagini hanno evidenziato la fittizietà del trasferimento della sede e della cessione delle quote a soggetti stranieri, con elementi sospetti come codici fiscali errati e l’assenza della società nel nuovo indirizzo. L’Agenzia delle Entrate ha quindi notificato l’accertamento al precedente amministratore, considerandolo il reale gestore della società e responsabile della frode.

Il contribuente ha impugnato l’atto, sostenendo irregolarità nella notifica e violazioni procedurali, ma i giudici tributari hanno respinto le sue difese. La Corte di cassazione ha confermato la legittimità dell’accertamento, ribadendo che le modifiche fittizie della società non sono opponibili al Fisco, il quale può dimostrare la simulazione anche attraverso presunzioni gravi e concordanti.

Inoltre, la Corte ha chiarito che il contraddittorio preventivo è rilevante solo se il contribuente dimostra concretamente un pregiudizio subito. Per i tributi armonizzati, la sua assenza può portare all’invalidità dell’atto solo in presenza di specifiche ragioni non pretestuose, mentre per i tributi non armonizzati l’obbligo esiste solo se previsto espressamente dalla legge. Infine, ha confermato che l’atto impositivo può basarsi su un verbale della Guardia di Finanza senza ulteriori motivazioni, se il contribuente ne è già a conoscenza.

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