Secondo una recente sentenza del Tribunale di Genova, la norma, prevista in caso di piano del consumatore, che consente la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione, si può applicare anche all'interno delle altre procedure concorsuali, in particolar modo alla procedura di liquidazione del patrimonio che si caratterizza per una maggiore concorsualità e conformità alla legge fallimentare.
Per i giudici genovesi, infatti, la norma che consente la falcidia mira a rimborsare anche i debiti derivanti da finanziamento nel rispetto del principio concorsuale e della par condicio creditorum, coerentemente con l'istituto del sovraindebitamento all'interno del quale non è possibile giustificare eccezioni che consentano il soddisfacimento integrale dei singoli soci (Trib. Genova 24 settembre 2021).