Terreni agricoli con diritto di superficie al 9%

Per l’Agenzia delle Entrate si applica l’aliquota del 9% dell’imposta di registro, invece del 15% precedentemente previsto.

Terreni agricoli con diritto di superficie al 9%

Per la costituzione del diritto di superficie su terreni agricoli si applica l’aliquota del 9% dell’imposta di registro, invece del 15% precedentemente previsto. Questo nuovo orientamento, definito dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 23/E del 3 aprile 2025, si allinea a una recente decisione della Corte di Cassazione (ordinanza n. 27293/2024), che ha chiarito che la norma del 15% riguarda solo i trasferimenti di diritti reali e non la loro costituzione. La Corte aveva già espresso un’interpretazione simile in precedenti pronunce, affermando che la costituzione di un diritto di superficie comporta una limitazione del diritto di proprietà, ma non un trasferimento. Questa decisione è coerente con quanto già stabilito in materia di servitù su terreni agricoli, per cui si applica l’aliquota del 9%.

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